Oggetto: Dismissione del Comune dalla Società aeroportuale “Fanum Fortunae” e reperimento risorse economiche per il parco del Vallato
Il Consiglio Comunale di Fano
Premesso che:
– l’aeroporto di Fano non è certificato per il trasporto pubblico di passeggeri o di merci, ma è aperto esclusivamente ai voli privati;
– nonostante la Società aeroportuale “Fanum Fortunae” S.r.l. sia stata costituita nel 1995 allo scopo di ottenere la gestione dell’aeroporto non ha mai ottenuto dagli Enti competenti la prevista concessione, essendo l’aeroporto di Fano tutt’ora in gestione diretta ed esclusiva dello Stato come preso atto con deliberazione della Giunta Comunale del 09.05.2014 n. 199
– la Legge 244/2007, all’art. 3, comma 27, ha disposto che gli Enti Locali non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, essendo solo ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale (società di gestione di S.P.L. a rilevanza economica) e l’assunzione di partecipazioni in tali società nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza;
– il comma 28 dell’articolo di Legge sopra citato dispone che il mantenimento delle partecipazioni degli Enti Locali deve essere autorizzato dal Consiglio Comunale con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 sopra descritto;
– il comma 29 dell’articolo di Legge sopra citato dispone che entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge, gli Enti Locali, nel rispetto di procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27 (termine prorogato fino al 30.04.2014 dalla Legge di Stabilità 2014, comma 569);
– la delibera del Consiglio Comunale n. 371/2010 effettuata ai sensi del comma 28 dell’art. di Legge sopra citato (ricognizione delle società partecipate) ha collocato erroneamente la Società aeroportuale “Fanum Fortunae” nell’oggetto “gestione aeroporto di Fano”;
– tra Comune di Fano e Società aeroportuale “Fanum Fortunae S.r.l. è in essere una convenzione per la concessione in uso degli immobili costruiti nel 1995 da Comune stesso all’interno del sedime aeroportuale, convenzione in scadenza nel novembre 2015;
– la Società aeroportuale “Fanum Fortunae” si limita a fornire servizi di natura commerciale agli utenti dell’aeroporto, direttamente o tramite appalto a terzi, ovvero la vendita di carburanti, il servizio di ricovero in hangar di aeromobili privati, la locazione di immobili di proprietà del Comune di Fano che vengono destinati ad attività private (bar-ristorante, sedi di associazioni, scuola di volo ed officina aeronautica), e ad assicurare alcuni servizi a titolo gratuito a favore di ENAC, unico gestore dell’aeroporto, sulla base delle prescrizioni impartite da ENAC stesso;
– le suddette attività non possono essere definite attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fano, né servizi di interesse generale che rientrino nell’ambito del livello di competenza del Comune (S.P.L. a rilevanza economica) ai sensi dell’art. 3, commi 27 e 28 della citata Legge 244/2007;
impegna il Sindaco e la Giunta a:
predisporre gli atti amministrativi diretti a dismettere al più presto, essendo scaduti i termini di Legge, la partecipazione del Comune nella Società aeroportuale “Fanum Fortunae” Srl mediante cessione, scioglimento o recesso, previa rivalutazione del valore della quota di partecipazione stessa ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 della convenzione del 21.11.1995 tra Comune e Società aeroportuale “Fanum Fortunae”, e ad attivare di conseguenza le procedure amministrative necessarie per mettere a frutto gli investimenti immobiliari effettuati nel 1995 dal Comune di Fano nell’aeroporto, mediante regolari contratti di locazione;
impegna altresì a:
destinare le risorse finanziarie derivanti dalla dismissione della suddetta partecipazione e dall’incasso dei canoni di locazione degli immobili realizzati dal Comune nel sedime aeroportuale, alla copertura delle spese di realizzazione e di manutenzione del parco urbano dell’aeroporto o di parte di esso negli spazi già appartenenti al Comune, quale intervento di interesse prioritario per la cittadinanza.