Cari colleghi,
come ben sapete, nell’ultima seduta del Consiglio comunale si è discussa e approvata all’unanimità una delibera, da noi contestata, sul riconoscimento di un debito fuori bilancio di circa 422.000 euro, riguardante la controversa vicenda dell’Ambito territoriale sociale n. 6.
Noi consiglieri del Movimento 5 Stelle di Fano, durante la discussione della delibera, abbiamo manifestato i nostri dubbi sulla procedura messa in atto da questa amministrazione per liquidare le fatture intestate a varie cooperative sociali per i servizi prestati nell’ambito del progetto Home Care Premium, relativamente al periodo maggio 2013-dicembre 2014.
I nostri sforzi, vanificati dalla cieca fiducia da voi riposta nell’amministrazione comunale, erano orientati a tutelare tutti i membri del consiglio comunale, perché votando questa delibera, a nostro avviso, potrebbe profilarsi una responsabilità per danno erariale a carico di tutti coloro che hanno partecipato al voto.
Evidentemente non siamo riusciti nel nostro intento, ma le nostre convinzioni si fondano sullo studio scrupoloso di un orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte dei Conti, attenendosi al quale, nel momento in cui l’Ente Locale assume apposita deliberazione della legittimità del debito, da un lato questa esclude la responsabilità patrimoniale del soggetto agente, dall’altra fa sorgere in capo all’Amministrazione stessa (e cioè ai componenti del consiglio comunale che hanno adottato la deliberazione, al responsabile del servizio interessato, nonché al responsabile del servizio finanziario), la possibilità di soggiacere al giudizio della Corte dei Conti.
Inoltre, diverse sentenze della Magistratura Contabile stabiliscono che il debito contratto al di fuori delle ordinarie procedure contabili è riconoscibile esclusivamente purché la spesa sia riferibile all’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza e comunque, nei limiti dell’accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l’Ente, secondo la regola generale disposta dall’art. 2041 c.c.
Preso atto che gli uffici comunali, con l’atto ricognitivo del debito, hanno accertato la riferibilità di esso all’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, noi abbiamo contestato l’ imputazione al bilancio comunale della quota di spesa costituente l’utile di impresa per le cooperative.
Il pagamento di questa parte di prestazione (quantificato dalla giurisprudenza prevalente, sia pure in via presuntiva, nel 10% del corrispettivo totale della spesa) effettuato dall’amministrazione è considerato dai giudici contabili un danno ingiusto per mancanza di titolo giuridico vincolante per l’ente, a prescindere dalla delibera di ricognizione del debito e dalla sua validità ed efficacia; per questo, sarebbe stato opportuno riconoscere come debito fuori bilancio un corrispettivo decurtato del 10% rispetto al totale della spesa.
Per quanto sopra, ci permettiamo di consigliarvi, non solo per la tutela dei vostri interessi, ma soprattutto per difendere l’onorabilità del Consiglio comunale, di chiedere alla vostra maggioranza la revoca della delibera.
A puro scopo esemplificativo, alleghiamo due sentenze della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale regionale di Trento: sentenza n. 23 del 2010 e n. 27 del 2013.
Fano, 6/11/2015
I consiglieri comunali del gruppo “Movimento 5 Stelle – Fano”