PROGETTO PARCO VALLATO: ANONIMATO CREATIVO

Come da prassi nei Bandi di Gara uno dei principi fondamentali per la regolarità dello stesso è il “principio di anonimato” come previsto dal comma 3 dell’art. 156 del nuovo Codice degli Appalti.  Leggendo il bando di gara predisposto dal Comune di Fano per la realizzazione di un progetto per il parco cittadino, non sembra che questo principio fondamentale sia rispettato. O, perlomeno, ci hanno messo tutta la buona volontà, ma non ci sono riusciti. Naturalmente stiamo parlando dei competenti della politica, tipo l’assessore alla Legalità Mascarin che dovrebbe proprio vigilare su questo, perché, come sappiamo, tutti quelli del M5S sono incompetenti.

Infatti l’art. 9 del bando recita “Il plico, debitamente sigillato, deve garantire l’anonimato del mittente, a pena di esclusione dal concorso. Tutti i plichi, i documenti e gli elaborati in essi contenuti, anche in formato digitale, fatta eccezione per la documentazione contenuta nella busta 2, dovranno essere privi di qualsiasi segno di riconoscimento (a titolo meramente esemplificativo: sottoscrizioni, sigle, timbri, carta intestata, proprietà dei file, etc.), a pena di esclusione dal concorso.”

Peccato che poi all’art. 9.2 si contraddicono scrivendo: “Infine sul plico esterno e sulle buste n. 1 e n. 2 contenute in esso, dovrà essere riportata una stringa di otto caratteri alfanumerici scelto dal concorrente contenente numeri e lettere posizionato in alto a destra, pena l’esclusione.”

Ecco forse un codice alfanumerico non è un segno distintivo e/o riconoscimento? O forse intendono anonimato solo il nascondere il proprio nome. Facciamo fatica a capire. Possibile che non esista un altro metodo più certo? Certo che esiste: il codice alfanumerico viene assegnato da parte dell’Ente ricevente in modo del tutto automatico e informatizzato, posizionato nella giusta maniera, al momento della registrazione e consegna dei plichi da parte del proponente.

L’assurdità è che hanno escluso dal bando coloro i quali hanno inserito il codice alfanumerico di dimensioni superiori a 10 cm (precisamente cm 11,5×1,8), o perché l’hanno posizionato a sinistra invece che a destra. Si legge “perché la commissione ritiene che possa costituire informazione che indirettamente consente di identificare il concorrente, con conseguente violazione della regola dell’anonimato”. Certo, invece apporre un codice deciso dal proponente non sembrerebbe un segno facilmente identificabile da un eventuale giurato.

A causa di questi vizi formali sono stati bocciati già in partenza, senza essere analizzati, circa la metà dei 20 progetti arrivati. Con tali percentuali il rischio di scartare idee brillanti e valide è inammissibilmente troppo alto. I partecipanti dei concorsi investono il proprio tempo, energie e speranze per produrre qualcosa che poi cedono molto spesso gratuitamente, vista l’incertezza di risultato.

A questo punto, per evitare eventuali ricorsi e lungaggini nella procedure per la realizzazione del parco, chiediamo il ritiro del bando in autotutela. In modo che se ne possa proporre un altro, come indicato precedentemente, con la certezza dell’anonimato e con la certezza di non perdere i progetti che hanno richiesto tanta fatica da parte dei proponenti.

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